COVID19 misure in vigore

Sintesi delle misure in vigore per le attività del commercio, turismo e servizi

Riepiloghiamo di seguito, in forma sintetica, le norme che le attività del commercio, turismo e servizi devono attualmente rispettare nelle varie fasce di rischio delle Regioni: bianca, gialla, arancione, rossa.
Le indicazioni fornite sono dedotte dalla normativa attualmente in vigore:

  • il Decreto 105 del 23.07.2021
  • il Decreto 65 del 18 maggio 2021
  • il Decreto 52 del 22 aprile 2021
  • il DPCM 2 marzo 2021

Normativa attualmente in vigore

Green pass

A far data dal 6 agosto 2021, in zona bianca (ma anche in zona gialla, arancione o rossa, laddove i servizi e le attività sottoelencate siano consentiti), l’accesso ai seguenti servizi e attività è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19:

  • Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso. Dunque, la disposizione non si applica per l’accesso ai tavoli all’aperto, né per il consumo al bancone al chiuso;
  • Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive
  • Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  • Sagre e fiere, convegni e congressi;
  • Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  • Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
  • Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • Concorsi pubblici.

Il possesso della certificazione verde non è necessario per accedere alle strutture ricettive, ma è necessario per accedere ad alcuni servizi e attività accessorie all’attività ricettiva.
Rimane in vigore la disposizione di cui all’art. 8-bis del Decreto “Riaperture” che impone il possesso di green pass per i partecipanti alle feste conseguenti a cerimonie civili e religiose.

Esenzioni

L’obbligo di esibire il green pass per l’accesso alle attività sopra elencate non si applica ai bambini di età inferiore ai 12 anni compiuti (in quanto esclusi per età dalla campagna vaccinale) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

 

Verifiche

Il Ministero dell’Interno, con Circolare n. 15350/117/2/1 del 10 agosto 2021, precisa che:

  • resta in capo ai soggetti identificati dall’art. 13, comma 2, del DPCM del 17 giugno scorso l’onere di verificare mediante l’App “Verifica c 19” il possesso da parte del cliente di una delle certificazioni verdi (o l’onere di verificare il possesso di documentazione equipollente prevista dalla norma);
  • il controllo sul documento di riconoscimento di cui all’art. 13, comma 4 del DPCM sopra citato, deve essere intesa come attività di accertamento avente natura discrezionale (come dimostra la precisazione “a richiesta dei verificatori”) che si renderà necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme, vale a dire, a titolo esemplificativo, nel caso in cui sia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione;
  • il suindicato accertamento dovrà essere svolto in modo da garantire la riservatezza del singolo, nei confronti di terzi;
  • in caso di richiesta da parte del verificatore, l’avventore è tenuto ad esibire il documento di riconoscimento anche se il soggetto deputato al controllo non è un pubblico ufficiale;
  • qualora, a seguito di un controllo da parte delle forze di polizia o del personale di polizia municipale dovesse emergere che chi possiede la certificazione verde è persona diversa dall’intestatario della stessa, la sanzione di cui all’art. 13 del D.L. n. 52/2021, laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità a carico dell’esercente, risulterà applicabile esclusivamente nei confronti dell’avventore.

Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni previste, è applicabile la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000, sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Dopo due violazioni commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività̀ da uno a dieci giorni.

Applicabilità ai lavoratori

Allo stato attuale non sussiste alcun obbligo di possesso delle certificazioni verdi per i dipendenti.
Va detto, inoltre, che il Garante della Privacy ha prescritto che il datore di lavoro non può acquisire, neanche con il consenso del dipendente o tramite il medico compente, i nominativi del personale vaccinato o la copia delle certificazioni vaccinali.

Spostamenti

Il green pass europeo permetterà ai vaccinati e ai titolari di test molecolare negativo di tornare a spostarsi liberamente tra i Paesi dell’Unione Europea (più Svizzera, Islanda, Norvegia e Liechtenstein) ed eventualmente tra regioni rosse o arancioni, oltre che per altre attività. Il Green Pass è stato istituito ufficialmente giovedì 17 giugno, con la firma dell’apposito Dpcm istitutivo da parte del presidente del Consiglio Mario Draghi.

Ulteriori info e aggiornamenti sulle misure messe in atto per fronteggiare l’emergenza epidemiologica, sul sito del Ministero dell’Interno
https://www.interno.gov.it/it/speciali/coronavirus

Skip to content